STATUTO SOCIALE
1. Costituzione e sede
E’ costituita l’associazione denominata Unione Diportistica Civitanovese Il Madiere con sede in Civitanova, Via Molo nord; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
2. Carattere dell’associazione
L’associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonchè all’accettazione delle norme del presente Statuto. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
3. Durata dell’associazione
La durata dell’associazione è illimitata.
4. Scopi dell’associazione.
L’associazione ha per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive, culturali, sociali, ricreative, inerenti l’attività nautica e diportistica. L’associazione potrà svolgere ogni attività rivolta alla tutela del diporto nautico promuovendo in proprio o in concorso con altri soggetti privati, Enti, Associazioni, azioni dirette alla promozione ed allo sviluppo delle attività nautiche e diportistiche. L’associazione potrà svolgere in proprio o in concorso con altri soggetti privati, Enti, Associazioni, attività rivolte alla realizzazione ed alla gestione di impianti, attrezzature e servizi necessari all’attività del diporto nautico civitanovese. Scopi dell’associazione sono inoltre:
– stabilire accordi o convenzioni con altre Associazioni, o con Enti Pubblici o privati per la raccolta di mezzi, per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse;
– fornire ai soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva e
dilettantistica amatoriale.
E’esclusa la possibilità di svolgere attività diverse da quelle stabilite dal presente statuto. L’Associazione è apolitica e non persegue scopo di lucro. Eventuali residui di cassa saranno reinvestiti per l’attuazione dei fini istituzionali.
5. Requisiti dei soci
Soci dell’associazione possono essere Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente Associazione. L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto sempre disponibile per consultazioni in un apposito registro.
6. Ammissione e recesso dei soci.
L’ammissione dei soci è libera. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. La domanda deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non puà essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione comporta il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi. La domanda di recesso deve pervenire all’associazione per iscritto, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, altrimenti i soci scriventi saranno considerati tali anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota di associazione. La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o indegnità ; la morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo, fermo restando l’obbligo a corrispondere per intero l’ammontare dovuto. La comunicazione di messa in mora dovrà essere inviata a mezzo raccomandata RR entro 90 giorni dal termine di pagamento fissato. La qualità di socio si potrà perdere altresì per indegnità e sarà sancita dall’Assemblea dei soci. La quota o il contributo associativo non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.
7. Categorie di soci.
Le categorie dei soci sono le seguenti:
– Soci fondatori: coloro che, intervengono nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;
– Soci ordinari: coloro che pagano la quota associativa e la quota periodica stabilita dall’Associazione
ed hanno diritto di voto in assemblea per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio.
8. Organizzazione associativa
Organi dell’Associazione sono:
– Assemblea generale dei soci;
– Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– Il Collegio dei Sindaci Revisori;
– Il Comitato dei Probiviri.
9. Assemblea.
L’Assemblea generale è sovrana; essa è costituita da tre rappresentanti designati da ciascuna organizzazione socia. Le organizzazioni socie possono, in qualsiasi momento, revocare il mandato ai propri rappresentanti e designarne altri in loro sostituzione. L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l’anno entro il 31 maggio per l’approvazione dell’attività svolta nell’anno precedente e del conto consuntivo ed entro il trenta di novembre per l’approvazione del programma di attività annuale e del bilancio preventivo. L’assemblea in seduta ordinaria decide in ordine:
– alla elezione del Presidente dell’Associazione e degli organi direttivi ed amministrativi scelti
tra i membri facenti parte dell’assemblea;
– all’ammontare della quota associativa e della quota periodica;
– alla nomina ed alla proposta di scioglimento del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea generale si riunisce in via straordinaria:
– sulle modificazioni dello Statuto sociale;
– sullo scioglimento dell’Associazione;
– nomina e poteri dei liquidatori.
L’Assemblea generale dei soci viene sempre convocata nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno dei membri. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dei soci.
10. Convocazione e deliberazione dell‘assemblea.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 10 giorni, mediante avviso di convocazione da affiggere presso la sede sociale e avviso postale ordinario. L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea in sede straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino i 2/3 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto. Le votazioni avvengono per voto espresso per alzata di mano e nel caso di nomina delle cariche sociali, devono avvenire per scrutinio segreto. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due; nel caso di assemblea straordinaria è ammessa una sola delega. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, da persona designata dal presidente scelta fra i presenti.Le delibere prese in conformità con lo statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti o astenuti al voto.
11. Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea generale dei soci ed è composto dal presidente più da un minimo di 4 ad un massimo di 11 membri; il numero dei componenti è deciso dall’assemblea prima della elezione. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni, e comunque fino a nomina di nuovi membri da parte dell’Assemblea ordinaria. Nell’ipotesi di dimissioni o di recesso di un Consigliere subentra nell’organismo il primo dei non eletti; il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei Soci della gestione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, e che sia fatta richiesta da almeno due dei soci membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sociale e su quant’altro stabilito per Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
12. IL Collegio dei Sindaci Revisori.
Il Collegio dei Sindaci revisori è l’organo di controllo dell’attività amministrativa dell’associazione. Esso è composto da tre membri, eletti a voto palese dall’assemblea dei soci. I componenti del Collegio, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell’ambito dell’associazione. Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio, controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili. Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Il Presidente dei Sindaci revisori è invitato alle riunioni del Comitato direttivo.
13. IL Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonchè in tutti i rapporti con Enti, Società , istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il presidente è coadiuvato dal Tesoriere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.
14. Il Patrimonio.
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo. Il Patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
– dalla quota d’iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’Assemblea Ordinaria;
– dai contributi annui da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
– da eventuali contributi straordinari che i soci debbano versare, deliberati dall’assemblea ordinaria, legati a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario,
– da versamenti volontari dei soci;
– da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali istituti di credito e da enti in genere;
– da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte di fondi comunque effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
– da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.
All’Associazione à vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchà fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
15 .Durata e scioglimento
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione di almeno 2/3 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile. Il Patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità , sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L.23 dicembre 1996, n. 662.
16. Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Garanti da nominarsi dall’Assemblea. Le decisioni dei Garanti dovranno essere approvate dal Comitato Direttivo. Per tutto non specificatamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.